Un provvedimento che mira al miglioramento delle condizioni di vita e all’inserimento nella vita sociale
AGIPRESS – ROMA – La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha approvato la prima legge nazionale sull’autismo, un primo grande sostegno concreto a migliaia di cittadini e alle loro famiglie. Lo ha annunciato in una nota del Ministero della Salute il sottosegretario alla Salute Vito De Filippo. “Si tratta di un provvedimento che cambia le cose, frutto di un lavoro lungo e faticoso – afferma – costruito insieme a medici, ricercatori, responsabili delle associazioni che rappresentano le migliaia di persone colpite da questa sindrome. Attraverso questa norma lo Stato potrà fornire le prime risposte grazie all’inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei trattamenti per l’ autismo. E’ un provvedimento moderno perché oltre al miglioramento delle condizioni di vita, guarda all’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. Grazie a questa norma arriva l’aggiornamento delle linee guida per prevenzione, diagnosi e cura, l’incentivazione alla ricerca. Oggi – conclude il sottosegretario De Filippo – il Servizio Sanitario Nazionale compie decisamente un passo avanti di cui siamo molto orgogliosi”.
COSA PREVEDE LA LEGGE – L’articolo 1 prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. L’articolo 2 prevede che l’Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali. L’articolo 3 dispone l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L’articolo 4 prevede che il Ministero della salute, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, provveda, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in applicazione dei LEA, all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale e l’attuazione di esse costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. L’articolo 5 dispone che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. L’articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all’attuazione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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