DIRETTORE RESPONSABILE FRANCESCO CARRASSI

10 Marzo 2020

CORONAVIRUS – Ogni zona d’Italia è zona protetta, cosa c’è da sapere. Il nuovo modulo per gli spostamenti

Le misure entrano in vigore il 10 marzo e saranno valide fino al 3 aprile.

AGIPRESS – Il Governo ha preso una decisione drastica, storica con l’obiettivo di contrastare il prima possibile il dilagare del Coronavirus in Italia. Da martedଠ10 marzo 2020 tutta l’Italia diventa zona protetta. Con l’ultimo Dpcm sottoscritto la sera 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale con il Dpcm 8 marzo. I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile. (Scarica sotto la Gazzetta Ufficiale)

Muoversi solo se necessario – Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità . Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile da internet. Una falsa dichiarazione è un reato. Va evitato ogni spostamento, anche nella propria città . Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità . Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato. (ALLEGATO SOTTO IL NUOVO MODULO del Ministero dell’Interno aggiornato al Dpcm 9 marzo.)

Divieto di assembramento – Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ristoranti e bar chiusi alle 18 – Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari) – Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non é disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone)

Sospesi eventi e competizioni sportive – Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.

Allenamenti per gli atleti a porte chiuse – Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.

Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi – Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

SCARICA SOTTO IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI del Ministero dell’Interno aggiornato al Dpcm 9 marzo.

NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
GAZZETTA UFFICIALE DPCM 9 MARZO 2020

ARTICOLI CORRELATI
Torna in alto