A dirlo è la Cassazione, vi è una «correlazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali»: la competenza é del Sevizio sanitario nazionale
AGIPRESS – FIRENZE – Gli enti pubblici e le case di cura convenzionate non possono far pagare la retta per il ricovero di una persona con Alzheimer o al parente. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012 con la quale statuisce che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Con l’effetto che il Comune non può rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti.
Una pronuncia che tocca migliaia di italiani e destinata a fare discutere. In passato Confconsumatori aveva ottenuto sentenze analoghe circa il ricovero di ultrasessantacinquenni non autosufficienti: anche in questo caso, secondo l’art. 23 della legge n. 328/2000, non è possibile per un ente pubblico o una casa di cura rivalersi sui parenti dell’assistito.
La vicenda su cui si è pronunciata la Cassazione era nata dalla richiesta, avanzata dai figli di donna malata di Alzheimer, di restituzione di quanto versato al Comune di Carbonera a titolo di quota sociale per la degenza in RSA. Dopo una prima sentenza negativa, a Treviso, e una sentenza d’appello positiva, a Venezia, la Cassazione si è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer, affermando che quando ci sono condizioni di salute che richiedono una «stretta correlazione» tra «prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Sevizio sanitario nazionale», non «vi è luogo per una determinazione di quote nel senso invocato dal Comune».
Importantissima anche la decisione della Suprema Corte relativamente alla “promessa di pagamento” sottoscritta dai parenti dell’assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla perché – si legge nella sentenza “ «trattasi (indiscutibilmente) di prestazioni totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale».
Agipress